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ALLEGATO A STATUTO
TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI

Art. 1. È costituita a norma dell’art. 36 del Codice Civile, un’associazione denominata ASSO112
Associazione dei Confidi ex art. 112 del T.U.B., in sigla “ASSO112”.
L’associazione è volontaria, apolitica e non ha fini di lucro. La durata dell’associazione è a tempo
indeterminato.
L’associazione ha sede in Roma e può istituire uffici anche in altre località, compreso l’estero.
L’associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall’Assemblea, ad altre associazioni od enti quando
ciò torni utile al conseguimento dei fini associativi.
Il primo esercizio si chiude il 31/12/2017 e successivamente coinciderà con l’anno solare.
Art. 2. Gli scopi perseguiti dall’associazione sono:
a) la rappresentanza dei Confidi, già previsti dall’abrogato art. 155 IV comma del T.U.B. ed ora
dall’art. 112, e successive modifiche e integrazioni, di fronte agli Organismi di tenuta dell’albo e
di Vigilanza e agli Organi Istituzionali, nazionali ed europei;
b) coordinare e sviluppare l’attività dei Confidi aderenti all’associazione e più in generale di tutti gli
associati;
c) comunicare agli associati i provvedimenti legislativi e amministrativi, nonché informazioni su
provvedimenti esteri di particolare rilievo;
d) promuovere la tutela degli interessi collettivi degli aderenti;
e) offrire la collaborazione con Autorità, Istituzioni, Enti, Associazioni per la risoluzione dei
problemi riguardanti l’esercizio dell’attività degli associati;
f) promuovere la cultura presso gli associati nell’accezione più ampia del termine: cultura
economica e finanziaria, della legalità, dell’accoglienza, della solidarietà fra tutti gli associati e
tutti coloro che vengono a contatto, a titolo più diverso, con l’associazione;
g) stimolare studi e pubblicazioni di economia, tecnica e diritto anche in campo internazionale, che
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possano interessare l’attività degli associati;
h) stimolare in ogni modo lo sviluppo, la crescita, l’organizzazione attraverso attività di proposta
all’Organismo di cui all’art. 112-bis T.U.B., fornire ai Confidi assistenza per l’iscrizione all’albo di
cui all’art. 112 T.U.B., nonché costituire un riferimento per la categoria che si adoperi per una
costruttiva collaborazione con l’Organismo, le altre Autorità e le organizzazioni sindacali;
i) favorire scambi di informazione di interesse comune tra gli associati e anche con altri enti
economici e finanziari in Italia e all’estero, anche mediante l’eventuale organizzazione di
convegni ed eventi;
j) “costruire” un punto di incontro dove poter accogliere i “microconfidi”;
k) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che
l’associazione si propone.

TITOLO II – ASSOCIATI
Art. 3. Possono far parte dell’associazione i confidi già iscritti all’art. 155 IV comma del T.U.B. e/o quelli
successivamente iscritti all’art. 112 del T.U.B. e s.m.i., associazioni di confidi, federazioni di confidi e reti
di confidi con scopi analoghi o complementari nonché le persone fisiche e le persone giuridiche che per la
loro attività di lavoro o di studio sono interessate all’attività dell’associazione stessa dei confidi e del
mondo del credito.
Esistono tre diverse categorie di associati:
a) associati fondatori, che sono coloro che hanno costituito la presente associazione o quegli
associati che, per particolari meriti, vengano cooptati dai fondatori stessi, entro i primi tre (3)
esercizi, con delibera assunta a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo ed all’unanimità
dagli associati fondatori;
b) associati ordinari, che sono i confidi già iscritti all’art. 155 IV comma del TUB e/o
successivamente iscritti all’art. 112 del TUB e s.m.i., associazioni di confidi, federazioni di
confidi e reti di confidi con scopi analoghi o complementari che, a seguito di apposita domanda,
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vengano ammessi dal Consiglio Direttivo, che rispettino lo statuto dell’associazione e gli
eventuali regolamenti, che versino regolarmente le quote associative;
c) associati sostenitori, che sono coloro che hanno a cuore gli interessi della categoria, si
adoperano con sostegno economico, finanziario, operativo e concorrono in maniera significativa
al conseguimento degli obiettivi dell’associazione. Gli associati sostenitori sono ammessi a tale
qualifica con delibera del Consiglio Direttivo.
Possono inoltre far parte dell’associazione altre associazioni, federazioni, enti, istituzioni e banche con
scopi analoghi o complementari con la qualifica di associato sostenitore.
Art. 4. Sulla domanda di iscrizione all’associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo.
Art. 5. Gli associati ordinari sono tutti coloro che sono stati ammessi all’associazione dal Consiglio
Direttivo a seguito di apposita domanda.
Art. 6. Gli associati sostenitori, ammessi dal Consiglio Direttivo, sono coloro che, non potendo partecipare
alla vita attiva dell’associazione, contribuiscono comunque con proposte, sovvenzioni, donazioni o
contributi particolari alle attività dell’associazione.
Art. 7. Modalità di ammissione. Gli aspiranti associati ordinari devono presentare domanda scritta al
Consiglio Direttivo. La domanda deve contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità
dell’associazione, di impegno all’osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti e dei contenuti
individuati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo provvede a rispondere in forma scritta alle
domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento.
Le comunicazioni di diniego o ammissione devono essere recapitate in forma elettronica all’indirizzo PEC
indicato dall’aspirante associato o, in assenza, a mezzo raccomandata a/r.
L’ammissione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.
La qualità di associato è personale. Pertanto, in nessun caso gli associati potranno cedere o trasferire ad
altri la propria qualità di associato né i diritti e né i doveri da essa derivanti.
Art. 8. Diritti degli associati. Tutti gli associati godono del diritto di: a) frequentare i locali dell’associazione;
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b) partecipare alle iniziative promosse dall’associazione.
Solo gli associati fondatori e ordinari godono del diritto di: a) elettorato attivo e passivo; b) riunirsi in
assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione; c)prendere visione degli atti e
dei registri dell’associazione presso la sede sociale.
Art. 9. Doveri degli associati
Tutti gli associati sono tenuti: a) a comportarsi in modo da non operare in contrasto con il raggiungimento
dei fini istituzionali dell’associazione; b) al rispetto dello Statuto e dei regolamenti dell’associazione
nonché delle delibere del consiglio direttivo.
Gli associati fondatori e gli associati ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa
determinata dal Consiglio Direttivo e al versamento di eventuali contributi associativi supplementari
deliberati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 10. La qualità di associato ordinario o sostenitore si perde per esclusione o per recesso.
L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi presenti, nei
seguenti casi:
a) il venir meno dei requisiti di cui all’art. 3;
b) l’aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per motivi che rendano incompatibile la
loro presenza nell’associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera l’esclusione con la maggioranza dei due terzi dei presenti, previa
contestazione scritta dell’addebito contenente l’invito all’associato a presentare le proprie controdeduzioni
entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della contestazione stessa.
L’associato ordinario o sostenitore può in ogni tempo recedere dall’associazione con effetto dall’1 gennaio
dell’anno successivo, indirizzando lettera raccomandata o PEC al consiglio direttivo, entro il 30 settembre
dell’anno precedente.
La perdita della qualità di associato fondatore può essere disposta con deliberazione assunta
dall’unanimità dagli altri associati fondatori per aver contravvenuto gli obblighi del presente statuto o per
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motivi che rendano incompatibile la loro presenza nell’associazione. Anche in questo caso l’esclusione
può essere deliberata previa contestazione scritta dell’addebito contenente l’invito all’associato fondatore
a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della
contestazione.
Altresì l’associato fondatore potrà recedere per sopraggiunti impegni che rendano incompatibile la propria
permanenza nell’associazione.
Art. 11. Gli associati si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano a collaborare con
l’associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività
che verranno richieste agli associati dagli organi dell’associazione, fatte salve le imprescindibili esigenze
di riservatezza di ciascun associato.
L’associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dagli associati solo per il perseguimento degli
scopi associativi, rendendole pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 12. Gli organi dell’associazione sono:
1) l’Assemblea degli associati;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Presidente Onorario;
5) il Comitato Scientifico;
6) il Revisore dei Conti;
7) il Segretario Generale;
8) i Comitati Consultivi.
Art. 13. Assemblea degli associati. L’assemblea ordinaria degli associati è convocata dal Presidente su
delibera del Consiglio Direttivo non meno di 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza da tenersi in qualsiasi
località del territorio italiano, da indicarsi nell’avviso di convocazione. L’assemblea, di norma, viene
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convocata nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul conto economico, sul
rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti
all’ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo. La data, il luogo, l’ordine del giorno, sono
comunicati agli associati all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’associato stesso all’atto della
richiesta di adesione o indicato successivamente per variazione dello stesso, o con quegli altri mezzi che
il Consiglio Direttivo riterrà opportuni ed efficaci, purché preventivamente comunicati agli associati a
mezzo PEC. L’assemblea può essere altresì convocata quando almeno un decimo degli associati lo
richieda.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati che si trovino in regola col pagamento della
quota associativa. Ciascun associato, non componente del Consiglio Direttivo o Revisore, potrà
rappresentare uno o più associati purché munito di regolare delega scritta. È consentito un massimo 2
(due) deleghe per ciascun associato.
Per la regolare costituzione dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario
l’intervento di tanti associati che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti in prima convocazione.
In mancanza del numero legale, l’assemblea è convocata una seconda volta a non più di trenta giorni
dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli
associati presenti o rappresentati. La data di convocazione della seconda può essere fissata nello stesso
avviso di convocazione della prima.
L’assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti o rappresentati mediante regolare
delega scritta rilasciata ad altro associato unitamente ad una copia del documento d’identità del legale
rappresentante del delegante.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal Vice Presidente o,
in assenza di quest’ultimo, dal consigliere più anziano, che nomina un segretario. In ulteriore carenza
l’assemblea nomina tra i presenti il Presidente. Il segretario provvede a redigere i verbali delle
deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea, dal
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segretario e, se nominati, dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
Le assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente su deliberazione del Consiglio
Direttivo, oppure per domanda di tanti associati che rappresentino non meno di un terzo degli associati.
Gli associati riuniti in assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto, ma non possono
modificare gli scopi dell’associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3. Per la validità delle deliberazioni
di cui al precedente comma, si richiedono le stesse maggioranze dell’assemblea ordinaria ed il
contemporaneo parere unanime degli associati fondatori.
Spetta all’Assemblea degli associati:
a) stabilire le direttive per l’attività dell’associazione;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero in accordo con
quanto stabilito dal successivo art. 14;
c) nominare il Revisore dei Conti;
d) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
e) approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
f) discutere e deliberare su eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo o dagli associati.
Art. 14. Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo è nominato dall’assemblea ed è composto da 3 (tre) a 9
(nove) consiglieri, anche soggetti non associati, così come verrà determinato dall’assemblea stessa, in
ogni caso in numero dispari. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è eletta dagli
associati fondatori. I restanti membri sono nominati dall’assemblea fra i nomi proposti dal Consiglio
Direttivo uscente oppure su candidatura spontanea sostenuta da almeno un terzo degli associati secondo
le regole stabilite da apposito Regolamento Interno approvato dall’Assemblea degli associati. Il consiglio
direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo può
provvedere alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri cooptati rimangono in carica sino al rinnovo
delle cariche sociali. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi,
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l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
La carica di consigliere è a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate
sostenute nell’espletamento delle proprie funzioni.
Il Consiglio Direttivo può prevedere, deliberando a maggioranza dei presenti alla votazione, un compenso
e la stipula di polizze assicurative in favore del Presidente, del Segretario Generale e degli altri organi
associativi officiati di incarichi esecutivi. Gli interessati si astengono dalla relativa votazione e non sono
computati ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi.
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da
seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed
amministrazione ordinaria e straordinaria.
Il Consiglio Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statuari secondo le
direttive indicate dall’assemblea degli associati dell’associazione. In particolare: a) fissa le direttive per
l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla
l’esecuzione stessa; b) decide sugli investimenti patrimoniali; c) determina l’importo delle quote annue di
associazione; d) delibera sull’ammissione, sull’esclusione e sul recesso degli associati; e) decide
sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con i terzi; f) approva i progetti di
bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea; g) su proposta del Presidente nomina e revoca dirigenti,
funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale; h) conferisce e revoca
procure; i) su proposta del Presidente nomina il Segretario Generale dell’Associazione; l) su proposta del
Presidente nomina il Comitato Scientifico; m) su proposta del Presidente nomina i Comitati Consultivi; n)
su proposta del Presidente nomina altri eventuali organi consultivi che assistono l’Associazione sui temi di
assistenza, informazione e formazione degli associati; o) può affidare ai suoi membri, al Segretario
Generale dell’associazione, a terzi ed a speciali commissioni o comitati lo studio di determinate questioni,
progetti, proposte o casi nonché il compimento di quelle attività che decida di effettuare nell’interesse
comune degli associati; p) conduce l’effettivo esercizio dell’associazione con le relative incombenze.
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Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l’intera durata del
consiglio. Nomina altresì, all’occorrenza, uno o più Vicepresidenti. Nel caso vi sia più di un Vice
Presidente, ne viene nominato uno Vicario.
Il Presidente ed i Vicepresidenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo si riunisce, ogni volta che sia
necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di
una volta ogni tre mesi.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione partecipano la metà più uno dei
consiglieri. Le riunioni del consiglio direttivo avvengono di norma presso la sede, ma possono essere
svolte in qualsiasi altra località del territorio italiano. La partecipazione può essere anche in video o tele
conferenza. Non è ammessa la delega.
Art. 15. Il Presidente. Il Presidente rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge e statutario e ne
cura la gestione ordinaria garantendo la necessaria tempestività degli interventi e i rapporti con gli
associati. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo anche tra soggetti non associati.
Il Presidente:
a) convoca e presiede l’Assemblea degli associati;
b) è componente del Consiglio Direttivo;
c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
d) indirizza e sovrintende all’attività dell’associazione sulla base delle indicazioni del Consiglio
Direttivo;
e) impartisce istruzioni per l’esecuzione delle deliberazioni degli Organi deliberanti
dell’Associazione;nomina collaboratori e consulenti con incarichi specifici congiuntamente con il
Consiglio Direttivo e/o secondo il Regolamento Interno ove adottato;
f) in casi di urgenza, autonomamente o su proposta del Segretario Generale, assume delibere di
competenza del Consiglio Direttivo con obbligo di informativa nella prima riunione successiva
dello stesso per la ratifica;
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g) vigila sull’andamento generale dell’Associazione;
h) ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e la facoltà di agire e resistere in
giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. In caso di sua assenza o impedimento tali
funzioni sono delegate al Vice Presidente Vicario, se nominato, ed in subordine al Vice
Presidente o al Segretario Generale
i) può partecipare alle riunioni di tutti gli organi collegiali previsti dal presente Statuto o nominati
dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha ogni più ampio potere di conferire deleghe ai Vice Presidenti. In caso di assenza o
impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Vicario se nominato, o in subordine dal Vice Presidente. In
caso di dimissioni viene sostituito del Vice Presidente Vicario fino alla successiva assemblea degli
associati.
Art. 16. Il Presidente Onorario. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare un
Presidente Onorario tra soggetti, anche non associati, che si sono distinti per particolari meriti personali,
professionali, istituzionali.
La durata della carica è fino a revoca o dimissioni.
Il Presidente Onorario ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Al Presidente onorario deve essere comunicata la convocazione del Consiglio Direttivo con l’ordine del
giorno in discussione.
Art. 17. Il Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del
Presidente. È l’organo consultivo che assiste l’Associazione nella selezione e valutazione delle iniziative
da assumere, dei progetti da studiare, proporre e avviare nel perseguimento degli scopi statutari, nonché
per acquisire pareri e giudizi qualificati sotto il profilo scientifico in ordine alle implicazioni di tali iniziative e
progetti.
Art. 18. Il Revisore dei Conti. L’Assemblea degli associati nomina ogni tre anni un Revisore dei Conti, che
deve essere iscritto al registro dei Revisori Legali.
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Il Revisore dei Conti cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell’associazione e
ne riferisce all’assemblea generale.
Art. 19. Il Segretario Generale. Il Segretario Generale dell’associazione svolge le funzioni demandategli
dagli organi, sottoscrivendo, ove richiestogli, i relativi contratti.
Assiste gli organi collegiali nell’espletamento dei compiti ad essi demandati; provvede alla gestione degli
uffici e dei servizi; propone al Presidente i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici.
È il capo del personale e propone al Presidente l’assunzione o il licenziamento del personale.
Svolge, di norma e salvo impedimenti, le funzioni di segretario dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
redigendone i verbali.
Art. 20. Comitati Consultivi. Ravvisandone l’opportunità e/o la necessità, su proposta del Presidente, il
Consiglio Direttivo può nominare organi consultivi su specifiche materie, definendo compiti, durata ed
eventuali compensi. Il Consiglio Direttivo relaziona sull’attività degli organi consultivi all’assemblea e la
relazione è allegata al bilancio consuntivo.
Art. 21. Fondo Comune. Ogni associato versa annualmente all’Associazione il contributo ordinario
determinato in conformità alle deliberazioni del Comitato Direttivo.
Il contributo deve essere versato in un’unica rata entro il 31 gennaio. In caso di ritardo superiore ai due
mesi è dovuto l’interesse calcolato in base al D.Lgs. n.231/2002, a decorrere dal 31 gennaio.
L’associato che non abbia effettuato il versamento può essere convenuto in giudizio per la condanna al
pagamento salva la facoltà del consiglio direttivo di deliberarne l’esclusione.
In qualsiasi caso di recesso o di esclusione l’associato non ha diritto al rimborso dei contributi versati né
all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in corso.
Gli associati fondatori e gli associati ordinari, su proposta del Consiglio Direttivo approvata
dall’Assemblea, possono essere chiamati al versamento di eventuali contributi associativi supplementari.
Il fondo comune dell’Associazione è costituito: a) dai contributi degli associati; b) dalle eccedenze attive
delle gestioni annuali; c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari; d) dagli altri beni a qualsiasi titolo
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acquisiti.
I prelevamenti dai depositi bancari sono effettuati con la firma del Presidente o del componente del
Consiglio Direttivo da esso delegato.
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento degli uffici e per lo svolgimento
dell’attività dell’Associazione. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione.
Il bilancio annuale, che deve recare in allegato una apposita relazione sui risultati di gestione, è
consegnato al revisore dei conti almeno trenta giorni prima della riunione dell’Assemblea degli Associati.
Il bilancio e la relazione del revisore dei conti sono depositati presso la sede dell’Associazione per tutta la
settimana che precede la riunione dell’Assemblea degli Associati affinché quest’ultimi possano prenderne
visione.
Art. 22. Scioglimento. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria la quale
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico degli associati.
Art. 23. Disposizioni generali. Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le
disposizioni in materia del codice civile e normative seguenti.